PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.
(Programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo).

      1. I cittadini in cerca di occupazione destinatari degli interventi dei servizi per l'impiego, residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, di seguito denominato «regolamento comunitario», ed iscritti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e successive modificazioni, negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, sono chiamati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a svolgere il colloquio di orientamento di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, da realizzare con relativo bilancio di prossimità e verifica delle competenze presso il centro per l'impiego della provincia di residenza in cui risultano iscritti.
      2. I cittadini in età formativa e lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo hanno il diritto di accedere ai servizi di orientamento, bilancio delle competenze e formazione nonché alle misure a questi connesse, in conformità alle proprie caratteristiche personali. A seguito dell'esito del colloquio di orientamento i servizi provinciali per l'impiego provvedono a predisporre il «portafoglio delle competenze», sulla base del sistema regionale di valutazione delle competenze e degli standard nazionali stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza

 

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Stato-regioni», ed il bilancio di prossimità al lavoro, a redigere conseguentemente un piano individuale per l'occupabilità e ad avviare la persona in cerca di occupazione in programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro. I programmi sono definiti dai servizi per l'impiego con l'assistenza dell'agenzia regionale per il lavoro di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, in funzione degli standard e delle azioni di intervento di cui al comma 5 dell'articolo 2.
      3. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo sono coordinati dai servizi per l'impiego con la partecipazione degli istituti scolastici locali che possono essere chiamati, sulla base dei programmi regionali di integrazione tra istruzione e formazione, a definire l'impostazione dei programmi personalizzati, nonché a partecipare alla fase di valutazione delle competenze. I programmi vengono promossi in modo integrato dalle istituzioni dell'autonomia scolastica e dai soggetti che esplicano attività di formazione professionale che operano sul mercato del lavoro in riferimento ad un piano sperimentale regionale di politica attiva di durata triennale promosso dall'amministrazione regionale, elaborato con l'assistenza dell'agenzia regionale per il lavoro e con la commissione tripartita regionale per il lavoro, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, previo confronto con le parti sociali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti locali.
      4. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo tengono conto del deficit di occupabilità della persona, verificato dal centro per l'impiego di iscrizione e monitorato dall'agenzia regionale per il lavoro, e sono promossi in funzione degli standard di qualità dei servizi per l'impiego definiti dalla regione, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza Stato-regioni.
 

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      5. Il Governo provvede al finanziamento di programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo per le persone in cerca di occupazione di cui al comma 1, in grado di realizzare la partecipazione e il coinvolgimento di un numero minimo di destinatari stabilito in 200 mila unità per il 2004 e in 400 mila unità per gli anni 2005 e 2006.
      6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le norme relative alla ripartizione delle risorse per il finanziamento della progettazione dei programmi e delle indennità di inserimento per provincia, in considerazione del livello di occupati presente in ogni provincia e sulla base dei criteri già definiti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, nonché dei criteri stabiliti dalla presente legge.
      7. Le regioni possono prevedere risorse integrative destinate ad estendere la partecipazione ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo, in relazione alle finalità della programmazione regionale.

Art. 2.
(Organizzazione dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo).

      1. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo di cui all'articolo 1 sono impostati e definiti su coordinamento dei servizi per l'impiego e promossi dai soggetti che operano sul mercato del lavoro locale, in relazione alla promozione degli interventi della programmazione regionale del Fondo sociale europeo per l'occupabilità e di politiche attive del lavoro e considerano le indicazioni fornite dalla commissione tripartita regionale e dalla commissione provinciale in materia di promozione dell'occupazione.
      2. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo sono realizzati a livello provinciale attraverso l'assistenza tecnica delle agenzie regionali per il lavoro e con riferimento al piano sperimentale

 

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regionale di politica attiva di cui al comma 3 dell'articolo 1.
      3. La durata dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo per ogni singolo destinatario dell'intervento è definita in relazione al deficit di occupabilità verificato ed è compresa tra un periodo minimo di sei mesi e uno massimo di ventiquattro mesi, non prorogabili. La durata dei programmi integrati di istruzione e formazione per i soggetti indicati all'articolo 3 è prolungata sino all'adempimento dell'obbligo formativo.
      4. Dopo un anno dall'avvio del programma individuale, nel caso permangano per la persona condizioni di difficoltà all'inserimento lavorativo riscontrate dagli esperti e dai progettisti formativi dei servizi per l'impiego, è possibile accedere ad un ulteriore programma, fino ad una partecipazione complessiva ai programmi da parte della persona in cerca di occupazione comunque non superiore a ventiquattro mesi.
      5. Per la elaborazione dei contenuti formativi dei programmi di inserimento e per la definizione degli standard delle azioni di ricerca ed inserimento previste dal piano sperimentale regionale di politica attiva, l'amministrazione regionale si avvale della consulenza scientifica dell'agenzia regionale per il lavoro e può attivare consulenze scientifiche con le università e con i centri di ricerca, con particolare riferimento alla riproducibilità di analoghi programmi promossi in Paesi dell'Unione europea.
      6. Per il finanziamento della progettazione e dell'assistenza tecnica dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo si provvede attraverso il rifinanziamento annuale nella misura di 150 milioni di euro della somma stanziata ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il sistema dei servizi per l'impiego.
      7. Per il finanziamento delle attività di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo si provvede attraverso specifiche destinazioni di fondi, attribuiti con riserva di legge nell'ambito delle risorse assegnate alle regioni destinatarie degli interventi di
 

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cui al presente articolo derivanti dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo per l'occupabilità e per le pari opportunità, in relazione ai documenti di programmazione regionale per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Art. 3.
(Programmi per l'assolvimento dell'obbligo formativo).

      1. Ai cittadini in cerca di prima occupazione che devono completare l'obbligo formativo, residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento comunitario, si applicano le norme che consentono l'integrazione dei processi di istruzione e di formazione, nonché le norme regionali che regolano la valutazione delle competenze secondo gli standard minimi nazionali.
      2. I programmi di istruzione e di formazione, nonché la valutazione delle competenze, da certificare nel «libretto formativo», sono definiti secondo le norme stabilite dagli accordi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per la valutazione del bilancio di prossimità e delle opportunità di inserimento lavorativo, intervengono i soggetti istituzionalmente preposti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, e 4, della presente legge.

Art. 4.
(Indennità di inserimento lavorativo).

      1. Alle persone in cerca di occupazione iscritte agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e provviste della scheda professionale prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e successive modificazioni, e residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento comunitario che accedono, completato il percorso

 

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di orientamento presso i centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e definiti il portafoglio di competenze e il bilancio di prossimità, ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo di cui alla presente legge è attribuita una indennità di inserimento lavorativo.
      2. L'indennità di inserimento lavorativo è sostitutiva di qualsiasi altra forma di integrazione salariale, rendita, indennizzo od ammortizzatore. Qualora il destinatario dell'intervento usufruisca di altre indennità od ammortizzatori può optare per l'accesso al regime di indennità di maggiore convenienza fino alla sua scadenza.
      3. L'indennità di inserimento lavorativo è concessa al termine di ogni bimestre di partecipazione alle attività dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo, previa verifica della effettiva partecipazione alle attività da parte dei responsabili dei centri per l'impiego preposti all'attuazione dei programmi.
      4. L'indennità di inserimento lavorativo
non costituisce reddito da lavoro ed è fissata nella misura di 700 euro mensili.
      5. L'indennità di inserimento lavorativo per i giovani cittadini indicati nell'articolo 3 è fissata nella misura di 250 euro mensili.

Art. 5.
(Criteri di attribuzione dell'indennità di inserimento lavorativo).

      1. L'indennità di inserimento lavorativo è erogata al destinatario dell'intervento di politica attiva fino al termine del programma di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo cui partecipa o fino all'assunzione dell'interessato con un contratto di lavoro avente durata di almeno sei mesi da parte di un'impresa avente sede nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento comunitario. Ai soggetti di cui all'articolo 3, l'indennità di inserimento lavorativo è erogata sino al compimento del programma stabilito per l'assolvimento

 

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dell'obbligo formativo e di inserimento lavorativo.
      2. Qualora venga individuata una opportunità di impiego a tempo indeterminato per il lavoratore nel corso dello svolgimento del programma, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, da parte di un'impresa avente sede nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento comunitario, al datore di lavoro è concesso un bonus di inserimento lavorativo costituito dall'ammontare delle risorse non attribuite al lavoratore fino al termine del programma in cui è coinvolto.
      3. Il lavoratore che partecipa ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo e che rifiuta una eventuale offerta di opportunità di impiego, sulla base dei criteri di accettazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, perde il diritto all'indennità di inserimento lavorativo, pur mantenendo la titolarità della partecipazione al programma.

Art. 6.
(Verifica della sperimentazione e norme attuative).

      1. Al termine della sperimentazione triennale, il Governo presenta entro tre mesi al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni una relazione sull'attuazione dell'intervento, sulla partecipazione, sulla qualità e sulla promozione delle relative azioni, e provvede ad una verifica nazionale con le parti sociali degli effetti del sistema di intervento realizzato e alla sua eventuale modifica, integrazione, proroga o definizione legislativa in via definitiva attraverso uno specifico provvedimento normativo che ne realizza il definitivo raccordo con il sistema dei servizi per l'impiego e degli ammortizzatori sociali.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociale adotta il relativo regolamento di attuazione.

 

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Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 si provvede, oltre che tramite la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 529.558.000 euro per l'anno 2004, a 770.841.000 euro per l'anno 2005 e a 771.048.000 euro per l'anno 2006, con gli stanziamenti annuali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinati ai programmi per la lotta contro il fenomeno dell'abbandono scolastico e mediante il gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni, di cui al comma 2.

      2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.